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ISEE

L’ISEE Minorenni è appositamente destinato ai nuclei familiari con figli minori e prevede diverse modalità di calcolo in base alla situazione familiare. Coincide con l’ISEE ordinario quando i genitori sono sposati, che convivano o meno.

In caso di genitori non conviventi e non sposati, l’ISEE Minorenni deve essere richiesto dal genitore con cui i figli convivono abitualmente. In questo modo, il genitore non convivente rientra nel nucleo familiare del figlio come componente aggiuntiva o attratta.

Per ridurre l’ISEE è possibile: effettuare un cambio di residenza, rivedere i valori delle proprietà immobiliari, evitare i conti cointestati, richiedere l’ISEE corrente.

No, essendo i genitori divorziati e non conviventi, è necessario compilare l’ISEE Minorenni includendo solo la madre e i due figli nel quadro A (nucleo familiare). Il padre dovrà essere inserito nel quadro D (genitore non coniugato e non convivente) fornendo il suo nome e codice fiscale.

Solo se il figlio è stato riconosciuto dal padre, questo viene incluso nel calcolo ISEE. Se non è stato riconosciuto, non è possibile predisporre l’ISEE Minorenni e va presentato quello ordinario.

L’attestazione ISEE ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno. Ad esempio, l’attestazione ISEE effettuata nell’anno 2023 scadrà il 31 dicembre 2023.

Il modello ISEE Socio Sanitario può essere presentato solo se il beneficiario delle prestazioni è un maggiorenne disabile o non autosufficiente. Il dichiarante può essere anche un altro membro del nucleo familiare, purché maggiorenne, ma deve includere anche la persona disabile nel nucleo.

Potrebbe essere chiunque del nucleo, non necessariamente il capo famiglia né per forza il richiedente del servizio che poi di fatto presenterà l’Isee elaborato.

Sì, l’attestazione può essere utilizzata per richiedere agevolazioni o benefici, secondo le indicazioni della propria università.

DISOCCUPAZIONE

La NASpI è un’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente. È stata introdotta per garantire un sostegno economico durante il periodo di disoccupazione.

Possono richiedere la NASpI i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente e che hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

L’importo varia in base alla retribuzione e ai contributi versati. In generale, è calcolato come una percentuale della retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni.

La durata dell’indennità varia a seconda dei periodi di contribuzione, con un massimo di 24 mesi.

Sì, è possibile lavorare part-time o occasionalmente, ma l’indennità sarà ridotta in base ai redditi percepiti.

La Naspi viene “congelata” solo in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato inferiore ai sei mes, al termine dei quali viene riattivata.

ASSEGNO UNICO

È importante aggiornare tempestivamente i dati dell’Assegno Unico in caso di cambiamenti nella situazione familiare o nelle informazioni rilevanti. Ritardare o omettere l’aggiornamento potrebbe comportare un’errata erogazione dell’assegno o la perdita di eventuali benefici a cui si ha diritto.

L’importo dell’Assegno Unico e Universale è determinato dalla condizione economica del nucleo familiare, calcolata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido al momento della richiesta.

Sì, l’Assegno Unico e Universale può essere richiesto per ogni figlio con disabilità a carico, indipendentemente dalla loro età.

Sì, l’Assegno Unico è compatibile con altre prestazioni economiche, ad esempio con il bonus Asilo Nido.

Sì, l’Assegno Unico può essere richiesto anche da famiglie in cui uno o entrambi i genitori sono disoccupati. 

L’Assegno Unico viene pagato mensilmente e può essere accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente o tramite altri metodi di pagamento scelti.

Si, è possible richiedere l’assegno ripartito al 50% tra i genitori, anche non conviventi e non coniugati. E’ necessario indicare la modalità di pagamento di entrambi.

Si, per i figli maggiorenni è previsto il pagamento diretto dell’assegno unico, dopo il compimento dei 18 anni di età.

La maggiorazione spetta:
– per ciascun figlio successivo al secondo;
– per ciascun figlio di età inferiore ad un anno;
– per nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 43.240,00 euro
– per ciascun figlio con disabilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età;
– per ciascun figlio con madre di età inferiore a 21 anni;
– per ciascun figlio minore di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro e, al ricorrere di determinate condizioni, ai nuclei vedovili;
– per i nuclei familiari con quattro o più figli;
– per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 che abbiano percepito
nel corso del 2021 l’Assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori, è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, una maggiorazione compensativa di natura transitoria.
– nei soli casi in cui spetta la maggiorazione compensativa di natura transitoria e nel nucleo familiare è presente un disabile, spetta un incremento in misura fissa di detta maggiorazione.

Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza; ma attenzione, la domanda va presentata successivamente al parto, entro 4 mesi dalla nascita.

E’ necessario l’aggiornamento della domanda di assegno unico, segnalando la casistica in cui si trova il figlio maggiorenne:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
– svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale;